Art. 9 — Spese facoltative
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1934 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo non più previsto dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Abrogato dal 1 aprile 1934
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Articolo non più previsto dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Abrogato dal 1 aprile 1934
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934. 38 parole tolte, 15 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le spese non contemplate negli articoli 5 e 7 sono facoltative. Le spese facoltative dei comuni, delle provincie e dei consorzi devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilita' pubblica, entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa.aggiunto: Testo-art. 9
aggiunto: ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 3 MARZO 1934, N. 383
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art9 · fonte del testo
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