Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 48 del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, secondo il testo risultante dall'art. 1, lett. b, del D.L. 25 febbraio 1939, n. 338. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1968. ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -…
Art. 48 Testo unico la finanza locale · Art. 1 Testo unico la finanza locale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. 205 parole tolte, 23 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE
tolto: SOMMARIO
tolto: Parte di provvedimento in formato grafico
tolto: Art. 1.
tolto: (Soppressione di tributi e compartecipazioni).
tolto: Fermo quanto e' stato disposto dal R. decreto-legge 11 luglio 1931 n. 891, nei riguardi dell'abolizione del l'addizionale governativa sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra, a decorrere dal 1° gennaio 1932 sono abolite la tassa di famiglia nei comuni aventi una popolazione superiore ai 30 mila abitanti, l'addizionale all'imposta complementare di Stato, la tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma, quella sulle fotografie, nonche' le imposte di consumo sulla birra e sulle acque minerali da tavola ed acque gassose. Con la stessa decorrenza sono altresi' abolite le compartecipazioni dei comuni e delle provincie ai proventi della vendita dei tabacchi lavorati e prodotti secondari e della tassa di bollo sugli scambi, autorizzate con gli articoli 1 e 19 del R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, cessa il contributo, a carico dello Stato, per la manutenzione delle strade di cui all'art. 3 del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506. Sono infine aboliti i contributi per la costruzione delle fognature e la tassa sugli esercizi e sulle rivendite, salvo quanto dispongono, in via transitoria, gli articoli 253 e 335.aggiunto: Testo-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art1 · fonte del testo
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