Art. 89 — Consorzio degli esercenti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, puo' autorizzare i comuni delle classi H ed I a concedere la gestione delle imposte di consumo alla maggioranza degli esercenti riuniti in consorzio, verso il pagamento di un canone annuo, che non puo' essere inferiore al presumibile reddito netto che il comune potrebbe conseguire dalla gestione diretta delle imposte medesime. Sono escluse dalla concessione predetta le imposte sui materiali per costruzioni edilizie e sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica, che devono essere riscosse direttamente dal comune.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art89 · fonte del testo

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