Art. 75 — Statistiche

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

I comuni debbono formare e trasmettere al ministero delle finanze, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, la dimostrazione dei consumi dei generi tassati. Contro i comuni inadempienti e' provveduto a norma dell'art. 216 della legge comunale e provinciale, sostituito dall'art. 63 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839. Agli amministratori, funzionari ed impiegati che non rilasciano ai contribuenti le bollette delle imposte pagate, che non tengono la gestione contabile ed amministrativa delle imposte di consumo a norma delle prescrizioni regolamentari e che forniscono statistiche irregolari od inesatte, su denunzia dell'intendente di finanza o dei podesta', od anche d'ufficio, e' applicata una pena pecunaria da lire 50 a lire 500. Detta pena e' applicata dal prefetto, ed e' riscossa mediante atto d'ingiunzione del competente ufficio del registro. 50

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 luglio 1952, n. 703

50

La L. 2 luglio 1952, n. 703, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il minimo ed il massimo della pena pecuniaria prevista dall'art. 75 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono rispettivamente elevati a L. 5000 ed a L. 25.000".

Testo in vigore dal 20 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 luglio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 luglio 1952, n. 703

    La L. 2 luglio 1952, n. 703, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il minimo ed il massimo della pena pecuniaria prevista dall'art. 75 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono rispettivamente elevati a L. 5000 ed a L. 25.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art75 · fonte del testo

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