Testo unico la finanza locale

Art. 75 — Statistiche

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952. Leggi il testo vigente →

I comuni debbono formare e trasmettere al ministero delle finanze, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, la dimostrazione dei consumi dei generi tassati. Contro i comuni inadempienti e' provveduto a norma dell'art. 216 della legge comunale e provinciale, sostituito dall'art. 63 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839. Agli amministratori, funzionari ed impiegati che non rilasciano ai contribuenti le bollette delle imposte pagate, che non tengono la gestione contabile ed amministrativa delle imposte di consumo a norma delle prescrizioni regolamentari e che forniscono statistiche irregolari od inesatte, su denunzia dell'intendente di finanza o dei podesta', od anche d'ufficio, e' applicata una pena pecunaria da lire 50 a lire 500. Detta pena e' applicata dal prefetto, ed e' riscossa mediante atto d'ingiunzione del competente ufficio del registro.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art75 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari