Art. 50 — Rimborsi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il contribuente ha diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate, purche' ne faccia domanda alla amministrazione nel termine di 3 anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dell'originale bolletta di pagamento. Trascorso il triennio, l'azione rimane estinta. Qualora la revisione delle bollette chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, si provvede al rimborso senza che occorra la domanda degli interessati.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art50 · fonte del testo

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