Art. 5 — Spese comunali obbligatorie

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Sono obbligatorie per i comuni le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

  • A)Oneri patrimoniali: 1. imposte sovrimposte e tasse; 2. conservazione del patrimonio comunale e adempimento degli obblighi relativi; 3. pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti sono stanziate nel bilancio le somme relative da tenersi in deposito fino alla decisione della causa.
  • B)Spese generali: 1. ufficio ed archivio comunale; 2. istituti e stabilimenti municipali; 3. feste nazionali e solennita' civili (legge 27 dicembre 1930, n. 1726); 4. manutenzione dei parchi di rimembranza (legge 21 marzo 1926, n. 559); 5. manutenzione e custodia dei sepolcreti di guerra e delle sepolture militari esistenti nei cimiteri civili, salvo rispettivamente i rimborsi e i contributi a carico dello Stato (legge 12 giugno 1931, n. 877); 6. stipendi, assegni ed indennita' spettanti al segretario ed agli altri impiegati, agenti e salariati; 7. quota spettante al segretario sui proventi dei diritti di segreteria (R. decreto 21 marzo 1929, n. 371); 8. indennita' di trasferimento al segretario (R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953); 9. contributi alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali (R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679) e contributi ai fondi di pensione gia' istituiti dal comune; 10. pensioni ed indennita' al personale avente titolo al trattamento di quiescenza a carico del comune; 11. contributi per l'assicurazione obbligatoria sulla invalidita' e vecchiaia per gli impiegati e salariati che non si siano avvalsi della facolta' dell'iscrizione alle casse di previdenza (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184); per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158), e contro la tubercolosi (R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055); 12. assicurazione per i casi di malattia a favore del personale degli enti locali dei territori annessi al Regno in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, all'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778 e all'art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, che non goda stabilita' d'impiego (R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146); 13. premi di diligenza da conferirsi sull'ammontare delle oblazioni e delle ammende per contravvenzioni (R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 867); 14. associazione alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e alla «Gazzetta Ufficiale»; 15. servizi dello stato civile, salvo la riscossione dei relativi diritti; indennita' ai pretori per la verifica dei relativi registri; tasso di bollo ed altre spese varie attinenti ai servizi stessi. (R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, e R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2777); 16. servizio delle riscossioni e dei pagamenti; compilazione di ruoli speciali di sovrimposta (legge 23 giugno 1873, n. 1445); 17. locali per le sedute dei consigli di leva e delle commissioni d'arruolamento (R. decreto 5 agosto 1927 n. 1437; 18. locali ??? personale assistente al verificatore per la verifica periodica dei pesi e delle misure (R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088); 19. alloggio ai RR. CC. (R. decreto 10 novembre 1910, n. 845), agli ufficiali ed alle truppe di transito, al personale della R. Aeronautica, della R. Guardia di Finanza e della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, salvo rimborso a norma dei decreti-legge 26 luglio 1917, n. 1513 e 4 maggio 1925, n. 775; 20. locali e mobili per gli uffici dei delegati esattoriali incaricati della gestione delle esattorie, e spese per le aste, andate deserte, per l'appalto delle esattorie (testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401); 21. formazione del nuovo catasto (legge 1° marzo 1886, n. 3682); 22. concorso dei comuni capoluoghi di mandamento nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento (legge 17 aprile 1930, n. 479); 23. sgravi e rimborsi di quote inesigibili di imposte, sovraimposte e tasse; 24. rimborso di spese forzose agli amministratori; 25. indennita' di carica al podesta' e vice podesta', quando siano accordate dal ministro dell'Interno; 26. spese di liti e di atti a difesa delle ragioni del comune; 27. registro di popolazione, spese per censimenti; 28. spese a carico del comune per inchieste, ispezioni, verifiche ordinate da autorita' superiori e per l'esecuzione di provvedimenti d'ufficio; 29. stipendio all'archivista e spese d'ufficio del l'archivio notarile mandamentale istituito a richiesta dei comuni (legge 16 febbraio 1913, n. 89); 30. contributi all'istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degl'impiegati degli enti locali, per i posti non coperti (legge 2 giugno 1930, n. 733); 31. canoni di manutenzione delle linee telegrafiche (R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367); 32. canoni per gli uffici telegrafici nei capoluoghi di mandamento ed in quelli di frontiera (legge 28 giugno 1885, n. 3200); 33. servizi di requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito (testo unico 31 gennaio 1926, n. 452; legge 12 gennaio 1928, n. 93, e R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327); 34. quote di concorso nelle spese consorziali.
  • C)Polizia locale, sanita' ed igiene: 1. servizi di polizia locale e personale relativo; 2. spesa per la nettezza delle vie e piazze pubbliche e sgombro delle nevi (R. decreto 27 dicembre 1923, n. 2962); 3. stipendi, assegni ed indennita' spettanti agli ufficiali sanitari e funzionamento degli uffici e servizi di igiene (testo unico 1° agosto 1907, n. 636); 4. stipendi, assegni ed indennita' spettanti ai veterinari addetti ai servizi di vigilanza ed assistenza zooiatrica ed alla direzione dei pubblici macelli (testo unico 1° agosto 1907, n. 636); 5. contributi alla cassa di previdenza dei sanitari (testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, modificato col R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000 e con la legge 14 aprile 1927, n. 604) ed alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali (R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679); 6. illuminazione nei comuni dove sia gia' stabilita e, in ogni caso, nei comuni, frazioni o borgate, con popolazione agglomerata superiore ai 1000 abitanti: 7. contributi pel funzionamento dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi e relative sezioni distaccate; funzionamento dei laboratori d'igiene e profilassi conservati nei comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti (R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2889): 8. vaccinazione e tenuta dei registri relativi (testo unico 1° agosto 1907, n. 636): 9. distribuzione del chinino di Stato (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889): 10. farmacie la cui istituzione, per le condizioni locali, per la speciale posizione topografica, per le difficolta' delle comunicazioni e per la lontananza delle farmacie dei comuni contermini, sia stata resa obbligatoria dal prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa (legge 22 maggio 1913, n. 468): 11. trasporto dei cadaveri al cimitero, provvista di casse funebri (testo unico 1° agosto 1907, n. 636 e regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448); 12. istituzione e funzionamento di dispensari per la profilassi e la cura gratuita della sifilide nei comuni capoluoghi di provincia ed in quelli non capoluoghi aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonche' in quelli nei quali sia stata ravvisata, per speciali circostanze locali e per notevole diffusione della malattia, la necessita' di tale istituzione (R. decreto 25 marzo 1923, n. 846): 13. contributi ai consorzi provinciali antitubercolari (legge 23 giugno 1927, n. 1276); 14. costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere di provvista di acqua potabile, delle fognature e dei cimiteri (testo unico 1° agosto 1907, n. 636); 15. prevenzione delle malattie infettive; impianto e funzionamento dei locali d'isolamento (testo unico 1° agosto 1907, n. 636); 16. costruzione, manutenzione ed esercizio dei macelli pubblici nei comuni con popolazione superiore ai 6000 abitanti (regolamento sanitario 3 febbraio 1901, n. 45); 17. impianto, manutenzione ed esercizio dei mercati all'ingrosso dei prodotti della pesca e di quelli per la vendita al dettaglio dei prodotti stessi, nei comuni pei quali sussiste tale obbligo (R. decreto legge 4 aprile 1929, n. 927); 18. prevenzione e cura della pellagra (testo unico 1° agosto 1907, n. 636); 19. vigilanza sui cani randagi (testo unico 1° agosto 1907, n. 636); 20. spese per le fiere ed i mercati (legge 17 maggio 1866, n. 2933).
  • D)Sicurezza pubblica e giustizia: 1. ufficio del conciliatore (R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626); 2. compilazione degli elenchi dei cittadini aventi i requisiti per essere nominati assessori (R. decreto-23 marzo 1931, n. 249); 3. trasporto degli alienati al manicomio (legge 14 febbraio 1904, n. 36); 4. servizi di estinzione degl'incendi nei comuni capoluoghi di provincia ed in tutti gli altri comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti.
  • E)Opere pubbliche: 1. sistemazione e manutenzione delle strade e piazze pubbliche; dei giardini, delle ville e passeggiate pubbliche: contributi nelle spese di sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito (decreto Lt. 1° settembre 1918, n. 1446); 2. assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro degli operai addetti ai lavori in economia (R. decreto-legge 31 gennaio 1904, n. 51 e R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051 e regolamento 13 marzo 1904, n. 141): 3. contributi nelle opere idrauliche di quinta categoria (testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato con la legge 13 luglio 1911, n. 774. e R. Decreto 19 novembre 1921, n. 1688); 4. contributi nelle opere di ristabilimento e di manutenzione attinenti alle vie di navigazione interna di seconda, terza e quarta classe (testo unico 11 luglio 1913, n. 959); 5. contributi nelle opere di miglioramento e di manutenzione dei porti di prima, seconda e terza classe della seconda categoria e dei porti di quarta classe e relativi fari e fanali (testo unico 2 aprile 1885, n. 3095); 6. contributi per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai porti e delle strade di allacciamento delle frazioni e dei comuni isolati (leggi 8 luglio 1903, n. 312 e 15 luglio 1906, n. 383).
  • F)Educazione nazionale: 1. costruzione, manutenzione ed arredamento degli edifici per le scuole elementari; riscaldamento ed illuminazione degli stessi edifici (testo unico 5 febbraio 1928, n. 577); 2. personale inserviente addetto alle scuole medesime (testo unico 5 febbraio 1928, n. 577); 3. locali per gli uffici degli ispettori scolastici e dei direttori didattici governativi (testo unico 5 febbraio 1928, n. 577); 4. alloggio ai maestri delle scuole di confine (legge 2 luglio 1929, n. 1152); 5. fornitura di mobili e contributi per le biblioteche scolastiche popolari (decreto Lt. 2 settembre 1917, n. 1521); 6. stipendi al personale di segreteria e di servizio delle RR. scuole di avviamento al lavoro (R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, articoli 97 e 100, con le esenzioni ivi previste e R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379); 7. somministrazione, manutenzione ed arredamento di locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie d'ufficio per le RR. scuole secondarie di avviamento al lavoro, per i licei, ginnasi e gli istituti magistrali, e spese per il personale di servizio degli istituti magistrali meno quelli della Sardegna e della Basilicata (R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, articoli 100 e 103, legge 7 gennaio 1929, n. 8, e R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379); 8. somministrazione, adattamento e manutenzione dei locali per gli istituti nautici e relativa illuminazione e riscaldamento, mobili, materiale non scientifico, ed oggetti di segreteria (R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2539); 9. somministrazione e manutenzione dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista di acqua per le RR. scuole industriali e commerciali (R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 e R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749); 10. custodia, illuminazione e riscaldamento delle palestre e degli stadi di proprieta' dell'opera nazionale Balilla (R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054); 11. somministrazione dei locali ai comitati comunali dell'opera nazionale Balilla (legge 3 aprile 1926, numero 2247): 12. contributi a favore delle RR. universita' e dei RR. istituti d' istruzione superiore (RR. Decreti 30 settembre 1923, n. 2102 e 6 aprile 1924, n. 674): 13. contributi ai patronati scolastici (testo unico 5 febbraio 1928, n. 577); e somministrazione dei locali adibiti al servizio dell'assistenza scolastica (R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297); 14. contributo a favore dell'ente italiano per le audizioni radiofoniche pei comuni la cui popolazione superi i mille abitanti (R. decreto legge 17 novembre 1927, n. 2207).
  • G)Agricoltura: 1. festa degli alberi (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267); 2. giudizi di rivendicazione ed affrancazione degli usi civici e operazioni di sistemazione dei demani comunali e terre comuni (R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 e R. decreto 16 giugno 1927, n. 1255: legge 16 giugno 1927, n. 1766); 3. contributi alle cattedre ambulanti di agricoltura (R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433); 4. costruzione e manutenzione dei depositi comunali di concime (R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1682, convertito nella legge 25 giugno 1931, n. 925) 5. lotta contro le cavallette e contro la formica argentina (legge 18 giugno 1931, n. 987 e R. decreto legge 1° luglio 1926, n. 1266); 6. somministrazione dei locali e dei mobili per le stazioni di monta ippica, provvista di acqua ed illuminazione dei detti locali (R. decreto 4 maggio 1924, n. 966).
  • H)Assistenza e beneficenza: 1. servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica a beneficio esclusivo dei poveri in quanto non sia provveduto da particolari istituzioni (testo unico 1° agosto 1907, n. 636); 2. contributi alla cassa di previdenza dei sanitari (testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, modificato con R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000 e legge 14 aprile 1927, n. 604) ed alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali (R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679); 3. somministrazione gratuita di medicinali ai poveri, se ed in quanto a tale somministrazione non si provveda da locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (testo unico 1° agosto 1907, n. 636); 4. rimborso delle spese di spedalita' degli ammalati poveri appartenenti al comune per domicilio di soccorso, a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841; 5. contributi nelle spese di assistenza degli infanti illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798); 6. mantenimento degli inabili al lavoro (testo unico 18 giugno 1931, n. 773); 7. somministrazione dei locali ai comitati di patronato per la protezione della maternita' ed infanzia (legge 10 dicembre 1925, n. 2277).
  • I)Culto: conservazione degli edifici serventi al culto pubblico nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi (legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, art. 329).
  • L)e in generale tutte le altre spese che siano poste a carico dei comuni da disposizioni legislative.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934

Norme correlate

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