[1]L'Assemblea sara' costituita dai rappresentanti dei Membri della Societa'.

[2]Si unira' a determinati periodi e ogni volta che le circostanze lo richiedano, nella sede della Societa' o in quell'altro luogo che eventualmente fosse stabilito.

[3]L'assemblea puo' trattare nelle sue adunanze di ogni argomento che riferisca all'azione della Societa' o che interessi la pace del mondo.

[4]Ogni Membro della Societa' disporra' di un voto e non potra' avere piu' di tre rappresentanti nell'Assemblea.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art3 · fonte del testo

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