Art. 340 — Contributi all'I.N.I.E.L

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I contributi dovuti all'istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degl'impiegati degli enti locali, ai sensi dell'art. 16 della legge 2 giugno 1930, n. 733, sono trattenuti, nei riguardi delle provincie, sulle quote di concorso ad esse spettanti ai sensi del titolo IV, capo III del presente Testo Unico. Pei comuni sono applicate le norme in vigore per la riscossione dei contributi dovuti agli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art340 · fonte del testo

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