Art. 332 — Trattamento economico del personale insegnante dei comuni autonomi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 gennaio 1932 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Gl'ispettori scolastici, i direttori didattici e gl'insegnanti elementari dipendenti dai comuni che conservano l'autonomia delle scuole hanno lo stesso trattamento economico stabilito, con le disposizioni in vigore, rispettivamente per gl'ispettori scolastici e direttori didattici governativi e per gl'insegnanti elementari dipendenti dai provveditorati regionali scolastici. Il personale in servizio presso i comuni su indicati al 31 dicembre 1931 che, per effetto delle disposizioni, di cui al primo comma, consegua un complessivo trattamento economico lordo inferiore a quello fruito, per assegni fissi e continuativi alla data predetta, conserva la differenza a titolo di assegno ad personam riassorbibile con i successivi aumenti. Agli effetti esclusivi della liquidazione della pensione e dell'applicazione delle relative ritenute, lo stipendio del personale in parola non potra', per i servizi resi posteriormente al 31 dicembre 1931, essere calcolato in misura inferiore a quella degli assegni utili a pensione goduti alla data medesima. Con R. decreto da promuoversi dal ministro delle Finanze, di concerto col ministro dell'Educazione nazionale, entro due mesi dalla pubblicazione del Testo Unico, saranno stabilite le norme eventualmente necessarie per l'applicazione del presente articolo e delle altre disposizioni concernenti il passaggio, alla dipendenza dello Stato, del personale predetto. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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con decorrenza dal 1 febbraio 1932

Il Regio D.L. 31 dicembre 1931, n. 1756, convertito senza modificazioni dalla L. 26 maggio 1932, n. 576, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'entrata in vigore delle disposizioni contenute negli articoli 332 e 333 del testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e' rinviata a non oltre due anni dall'attuazione del citato testo unico, e sara' regolata con decreti da emanare ai sensi del primo comma dell'art. 331 del testo unico medesimo". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 5) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 febbraio 1932.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1932 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 gennaio 1932

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1931 al 28 gennaio 1932.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 31 dicembre 1931, n. 1756, convertito senza modificazioni dalla L. 26 maggio 1932, n. 576, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'entrata in vigore delle disposizioni contenute negli articoli 332 e 333 del testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e' rinviata a non oltre due anni dall'attuazione del citato testo unico, e sara' regolata con decreti da emanare ai sensi del primo comma dell'art. 331 del testo unico medesimo". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 5) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 febbraio 1932.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art332 · fonte del testo

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