Art. 332 — Trattamento economico del personale insegnante dei comuni autonomi

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Gl'ispettori scolastici, i direttori didattici e gl'insegnanti elementari dipendenti dai comuni che conservano l'autonomia delle scuole hanno lo stesso trattamento economico stabilito, con le disposizioni in vigore, rispettivamente per gl'ispettori scolastici e direttori didattici governativi e per gl'insegnanti elementari dipendenti dai provveditorati regionali scolastici. Il personale in servizio presso i comuni su indicati al 31 dicembre 1931 che, per effetto delle disposizioni, di cui al primo comma, consegua un complessivo trattamento economico lordo inferiore a quello fruito, per assegni fissi e continuativi alla data predetta, conserva la differenza a titolo di assegno ad personam riassorbibile con i successivi aumenti. Agli effetti esclusivi della liquidazione della pensione e dell'applicazione delle relative ritenute, lo stipendio del personale in parola non potra', per i servizi resi posteriormente al 31 dicembre 1931, essere calcolato in misura inferiore a quella degli assegni utili a pensione goduti alla data medesima. Con R. decreto da promuoversi dal ministro delle Finanze, di concerto col ministro dell'Educazione nazionale, entro due mesi dalla pubblicazione del Testo Unico, saranno stabilite le norme eventualmente necessarie per l'applicazione del presente articolo e delle altre disposizioni concernenti il passaggio, alla dipendenza dello Stato, del personale predetto.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 28 gennaio 1932

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art332 · fonte del testo

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