Art. 316 — Responsabilità degli amministratori e dei funzionari

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Al R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte: Gli amministratori del comune e della provincia incorrono nelle responsabilita' di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n, 2289, anche quando ordinano spese finanziate con mutui prima che gli organi competenti degli istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione, ovvero spese fronteggiate con avanzi di amministrazione prima che i medesimi siano realizzati. Tale responsabilita' si estende al segretario e al ragioniere, dove esista, a meno che essi dimostrino che il loro concorso nei provvedimenti suaccennati fu dato in seguito ad ordine scritto del capo dell'amministrazione. Il segretario del comune o della provincia ed il ragioniere, ove esista, sono soggetti ai provvedimenti disciplinari previsti negli articoli 55 e seguenti e 42, 43 e 49 dei Regi decreti 21 marzo 1929, n. 371 e 30 dicembre 1923, n. 2839, quando nella formazione del bilancio commettano errori di calcolo che non siano ritenuti scusabili, o includano, tra le obbligatorie, spese facoltative. I ragionieri delle prefetture, incaricati della revisione dei bilanci, sono personalmente responsabili quando omettano di rilevare le irregolarita' sopraccennate e la mancanza del pareggio tra le entrate e le spese effettive ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione. Gl' ispettori superiori del ministero dell'interno, nelle verifiche ordinarie e straordinarie, debbono accertare in qual modo procedano i servizi dei bilanci e dei conti ed elevare, a carico dei detti funzionari, le eventuali responsabilita'.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art316 · fonte del testo

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