Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1967 al 14 gennaio 1970. Leggi il testo vigente →

La maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis e l'indennita' di cui all'articolo 297-quater sono dovute, rispettivamente, a favore ed a carico del Comune e della Provincia, anche per i tributi e le addizionali spettanti o devoluti ad Enti diversi dall'Ente locale che provvede alla iscrizione a ruolo. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 275-bis del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 30 giugno 1967 al 14 gennaio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art297sexies · fonte del testo

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