Art. 297 — Riscossione

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Le imposte, le tasse e i contributi a favore dei comuni, delle provincie e dei consorzi sono, di regola, riscossi in sei rate bimestrali alle scadenze previste per i tributi diretti erariali. Quando cio' non sia possibile, la riscossione puo' effettuarsi in un numero di rate bimestrali non inferiore a quattro, da determinarsi dal prefetto con lo stesso provvedimento che rende esecutivo il ruolo.8788 E' pure in facolta' del prefetto di autorizzare, in ogni tempo, per comprovate ragioni di urgenza, la compilazione di ruoli straordinari per i tributi locali e di fissare il numero e le scadenze delle rate. Sono applicabili alla riscossione dei tributi locali gli articoli 24, salvo il disposto del precedente comma, e 25 a 31 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401. Nulla e' innovato, per quanto riguarda la compilazione, la esecutorieta', la fissazione delle scadenze e la pubblicazione dei ruoli della sovrimposta fondiaria, alle norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401 (testo unico), modificato dal R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1220, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1454, nonche' dal R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131

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Il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, ha disposto (con l'art. 25, comma 7) che "Per l'anno 1983, in deroga al secondo comma dello articolo 297 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, i tributi locali la cui riscossione avviene mediante gli esattori delle imposte dirette possono essere riscossi in un numero di rate non inferiore a due, con cadenza bimestrale".

L. 28 gennaio 1984, n. 7

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La L. 28 gennaio 1984, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per l'anno 1984, in deroga al secondo comma dell'articolo 297 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, i tributi locali la cui riscossione avviene mediante gli esattori delle imposte dirette possono essere riscossi in un numero di rate non inferiore a due, con scadenza bimestrale".

Testo in vigore dal 1 febbraio 1984 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1984

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1983 al 1 febbraio 1984.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 gennaio 1984, n. 7

    La L. 28 gennaio 1984, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per l'anno 1984, in deroga al secondo comma dell'articolo 297 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, i tributi locali la cui riscossione avviene mediante gli esattori delle imposte dirette possono essere riscossi in un numero di rate non inferiore a due, con scadenza bimestrale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art297 · fonte del testo

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