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La maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis e l'indennita' di cui all'articolo 297-quater non si applicano al diritto di peso pubblico e di misura pubblica e affitto di banchi pubblici, nonche' all'imposta di soggiorno previsti dal presente testo unico, alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ed al contributo di miglioria specifica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246, e successive modificazioni, ed alle contribuzioni speciali per svaghi e trattenimenti previste dall'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1 luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni. Resta ferma, per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per il contributo di miglioria, l'applicabilita' delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell'articolo 42, terzo comma, e nell'articolo 38 della legge 5 marzo 1963, n. 246.

Testo in vigore dal 30 giugno 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art297quinquies · fonte del testo

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