Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

((Decorso un semestre dalla data di pubblicazione dei ruoli principali dell'anno cui si riferisce il tributo, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dai precedenti articoli 292 e 296, a carico dei contribuenti che abbiano omesso le denunce o che le abbiano presentate infedeli, una maggiorazione del 2,50 per cento sulle somme o sulle maggiori somme dovute, in base ad accertamento d'ufficio o rettifica, per ogni semestre intero successivo fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione di tali somme. La maggiorazione e' parimenti dovuta sulle somme iscritte a ruolo ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 286 per i semestri decorsi fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione ed il contribuente resta esonerato, per tali somme, dalle maggiorazioni relative ai semestri successivi. La maggiorazione e' iscritta con gli aggi di riscossione nello stesso ruolo del tributo cui si riferisce.)) 76

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 maggio 1967, n. 388

76

La L. 18 maggio 1967, n. 388, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le maggiorazioni e le indennita' di cui agli articoli 297-bis e 297-quater si applicano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".

Testo in vigore dal 30 giugno 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art297bis · fonte del testo

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