Art. 29 — Esenzioni soggettive

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Sono esenti dalle imposte di consumo: 1. i generi destinati ai Sovrani, ai Capi di Governo esteri e Principi del sangue delle famiglie regnanti, ai capi di ambasciate e di legazioni estere; 2. i generi destinati ai capi di missione e ai membri del Corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici e commerciali) accreditati in Italia e regolarmente notificati al ministero degli affari esteri, a condizione che uguale franchigia sia stabilita nei rispettivi Stati a favore di capi di missione e del personale diplomatico italiano accreditato presso di quelli, in rapporto alle imposte di consumo o ad altri analoghi tributi locali, nonche' gli effetti ed i mobili di primo impianto spettanti ai consoli stranieri in Italia, subordinatamente alla condizione di reciprocita'; 3. i materiali, il gas luce, l'energia elettrica ed in generale tutto cio' che e' destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate; 4. i materiali, il gas luce, l'energia elettrica e gli oggetti occorrenti pel servizio postale, telegrafico e telefonico; 5. I materiali adoperati dalle Amministrazioni dello Stato e dalla Croce Rossa e tutti gli altri generi, eccettuati i viveri, ad uso delle Amministrazioni stesse e della Croce Rossa;35 6. le bevande acquistate in economia dagli enti ed istituti di carita' e beneficenza per la distribuzione gratuita ai ricoverati; 7. il gas-luce e l'energia elettrica per illuminazione governativa, provinciale e comunale di aree pubbliche, come pure il gas-luce consumato nei processi di fabbricazione in stabilimenti industriali; 8. i mobili usati appartenenti alle famiglie gia' residenti o che vengano a risiedere nel comune.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 dicembre 1941, n. 1399

35

La L. 9 dicembre 1941, n. 1399, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' estesa agli organi centrali e periferici del Partito Nazionale Fascista l'esenzione dalle imposte di consumo prevista dall'art. 29, n. 5, del testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, modificato dall'art. 1 lettera a), del R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 338".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1941

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1939 al 31 dicembre 1941.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 dicembre 1941, n. 1399

    La L. 9 dicembre 1941, n. 1399, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' estesa agli organi centrali e periferici del Partito Nazionale Fascista l'esenzione dalle imposte di consumo prevista dall'art. 29, n. 5, del testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, modificato dall'art. 1 lettera a), del R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 338".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art29 · fonte del testo

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