Art. 289 — Controversie circa la spettanza dei tributi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952. Leggi il testo vigente →

Sulle questioni circa la spettanza dei tributi a comuni diversi della medesima provincia, decide, su ricorso dei contribuenti o dei comuni, la Giunta provinciale amministrativa: se le questioni riguardano comuni appartenenti a provincie diverse, decide il ministro dell'Interno. Spetta anche al ministro dell'Interno di decidere le contestazioni che interessano due amministrazioni provinciali.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art289 · fonte del testo

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