Art. 289 — Controversie circa la spettanza dei tributi
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Sulle questioni circa la spettanza dei tributi a comuni diversi della medesima provincia, decide, su ricorso dei contribuenti o dei comuni, la Giunta provinciale amministrativa: se le questioni riguardano comuni appartenenti a provincie diverse, decide il ministro dell'Interno. Spetta anche al ministro dell'Interno di decidere le contestazioni che interessano due amministrazioni provinciali.
Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952
