Art. 288
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1993 al 30 ottobre 1993. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Abrogato dal 15 gennaio 1993
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Articolo abrogato dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Abrogato dal 15 gennaio 1993
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5 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1931 al 15 gennaio 1993. 65 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Contro le risultanze dei ruoli si puo' ricorrere al prefetto entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione, unicamente per l'iscrizione di partite contestate e non definite, per omissione delle prescritte notificazioni, per duplicazione o per altro errore materiale. Il prefetto puo', in tali casi, sospendere la riscossione delle partite controverse, ordinando la rettifica dell'errore o la regolarizzazione della procedura. I provvedimenti del prefetto sono definitivi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha disposto (con l'art. 80, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali salvo quanto stabilito dagli articoli 74 e 75 che, per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano a partire dalla predetta data di entrata in vigore".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art288 · fonte del testo
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