Art. 288
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Contro le risultanze dei ruoli si puo' ricorrere al prefetto entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione, unicamente per l'iscrizione di partite contestate e non definite, per omissione delle prescritte notificazioni, per duplicazione o per altro errore materiale. Il prefetto puo', in tali casi, sospendere la riscossione delle partite controverse, ordinando la rettifica dell'errore o la regolarizzazione della procedura. I provvedimenti del prefetto sono definitivi.
Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 15 gennaio 1993
