Art. 284 — Tributi provinciali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 febbraio 1937 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per l'applicazione, da parte della provincia, della tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, dell'addizionale all'imposta sulle industrie e del contributo di miglioria nonche' del contributo integrativo di utenza stradale, valgono, in quanto non sia diversamente disposto nei relativi capi, le norme stabilite negli articoli 273 a 277, 280 e 283, intendendosi sostituito al comune la provincia, al podesta' il preside o il rettorato, secondo le rispettive competenze, all'ufficio ed albo comunali quelli provinciali, alla commissione la Giunta provinciale amministrativa, e con le seguenti altre modificazioni:

  • a)gli avvisi di cui agli articoli 274 e 277 devono essere anche inseriti nel foglio degli annunzi legali della provincia e, nel caso in cui questa applica l'addizionale con ruoli propri, devono essere altresi' pubblicati all'albo pretorio di ciascun comune: tale pubblicazione vale anche come notificazione individuale dell'accertamento ai contribuenti gia' inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile;
  • b)sui ricorsi contro l'applicazione dei detti tributi, nonche' del contributo provinciale di miglioria specifica e del contributo integrativo di utenza stradale, decide la Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa con le facolta' e nei termini previsti dagli articoli 280 e 283 ( secondo e terzo comma);
  • c)contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso, entro 20 giorni dalla notificazione, ricorso alla Giunta stessa integrata ai sensi dell'art. 283 (primo comma), la quale decide con le facolta' e nei termini sopra indicati. 18
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

18

Il Regio D.L. 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito senza modificazioni dalla L. 7 giugno 1937, n. 1122, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di venti giorni stabilito dal presente articolo e' modificato in trenta giorni.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 febbraio 1937

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1931 al 12 febbraio 1937.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito senza modificazioni dalla L. 7 giugno 1937, n. 1122, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di venti giorni stabilito dal presente articolo e' modificato in trenta giorni.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art284 · fonte del testo

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