Art. 280 — Poteri della commissione

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Nell'adempimento delle proprie funzioni la commissione puo' consultare i registri e gli atti del comune o di altre pubbliche amministrazioni, purche' queste vi consentano, e puo' procedere ad interrogatori e ad indagini. Il contribuente che ha ricorso nel proprio interesse, ovvero quello che e' investito dal ricorso di un terzo, ha diritto di essere sentito personalmente o per mezzo di un suo fiduciario. I ricorsi sono presentati all'ufficio comunale che deve comunicarli alla commissione nel termine di 5 giorni dalla presentazione. Il podesta' puo' fare deduzioni per iscritto, ovvero verbalmente, anche per mezzo di un impiegato del comune: il ricorrente ha diritto di prendere visione delle deduzioni scritte.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art280 · fonte del testo

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