Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997. Leggi il testo vigente →

((A garanzia dei debiti da assumersi ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i comuni possono rilasciare delegazioni sulla tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani interni, purche' il Ministero delle finanze dia il suo benestare con riferimento ai tre quarti del cespite medio annuo netto realizzato nell'ultimo triennio anche mediante la riscossione del preesistente «corrispettivo per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche». Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del debito, le riscossione del cespite risultasse insufficiente, il comune debitore dovra' rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali, ammissibili per legge, da darsi in riscossione con le forme e con le condizioni di cui al precedente art. 94. E' fatto obbligo ai comuni che contraggono debiti a termini del primo comma del presente articolo, di introdurre effettivi miglioramenti negli esistenti mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani)). 33

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 marzo 1941, n. 366

33

La L. 20 marzo 1941, n. 366, ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1942.

Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art272bis · fonte del testo

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