Art. 255 — Facoltà di sovrimposizione

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((I Comuni e le Provincie possono applicare i singoli tributi con aliquote non superiori al massimo fissato legislativamente per ogni tributo. Quando non sono in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzati ad applicare eccedenze, oltre le aliquote massime, purche', contemporaneamente:

  • a)vengano applicati tutti i tributi contemplati dalle norme vigenti, con le rispettive aliquote massime;
  • b)per i Comuni, vengano applicate addizionali all'imposta sul valore locativo od a quella di famiglia, fino ai due decimi di esse, e all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni fino a centesimi cinquanta per i redditi di categoria B) e fino a centesimi quaranta per quelli di categoria C/1), per ogni cento lire d'imponibile;
  • c)per le Provincie, vengano aumentate le aliquote dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, commerci, le arti e le professioni, fino a lire 1,75 per cento sui redditi di categoria B) ed a lire 1,40 per cento sui redditi di categoria C/1). A tutti gli effetti di legge, le addizionali di cui alla lettera b) e le aliquote fino al limite fissato dalla lettera c) del secondo comma si intendono comprese entro il limite delle aliquote massime)). 59
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 settembre 1960, n. 1014

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La L. 16 settembre 1960, n. 1014, ha disposto (cion l'art. 20, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1961.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 ottobre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1931 al 15 ottobre 1960. 204 parole tolte, 182 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: La facolta' di cui all'articolo precedente non puo' essere esercitata, entro il limite normale, se nona condizione che siano stati istituiti e posti in riscossione i seguenti tributi:aggiunto: I Comuni e le Provincie possono applicare i singoli tributi con aliquote non superiori al massimo fissato legislativamente per ogni tributo. Quando non sono in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzati ad applicare eccedenze, oltre le aliquote massime, purche', contemporaneamente:

aggiunto: a) vengano applicati tutti i tributi contemplati dalle norme vigenti, con le rispettive aliquote massime;

tolto: a) dai comuni: le imposte di consumo sulle bevande vinose ed alcooliche, sulle carni, sul gas luce, sull'energia elettrica e sui materiali per costruzioni edilizie; l'imposta sul valore locativo oaggiunto: b) per i Comuni, vengano applicate addizionali all'imposta sul valore locativo od a quella di famiglia tolto: e la tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

tolto: b) dalle provincie: l'addizionaleaggiunto: , fino ai due decimi di esse, e all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni tolto: e la tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche. I comuni e le provincie non possono essere autorizzati ad eccedere il limite normale fino a raggiungere il secondo limite, se non a condizioni che siano istituiti: aggiunto: fino a centesimi cinquanta per i redditi di categoria B) e fino a centesimi quaranta per quelli di categoria C/1), per ogni cento lire d'imponibile;

c) tolto: dai comuni: le imposte di consumo indicate alla lettera a) e la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche con le aliquote massime; l'imposta sul valore locativo o quella di famiglia, nonche' le altre imposte di consumo e tutti gli altri tributi, tasse e contributi consentiti dal presente Testo Unico, la cui applicazione sia ritenuta necessaria dalla Giunta provinciale amministrativa, con le aliquote che siano da questa stabilite nei limiti previsti dal Testo Unico stesso;

tolto: d) dalle provincie: tutte le imposte, tasse e contributi consentiti dal presente Testo Unico, con le aggiunto: per le Provincie, vengano aumentate le aliquote dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, commerci, le arti e le professioni, fino a lire 1,75 per cento sui redditi di categoria B) ed a lire 1,40 per cento sui redditi di categoria C/1). A tutti gli effetti di legge, le addizionali di cui alla lettera b) e le aliquote fino al limite fissato dalla lettera c) del secondo comma si intendono comprese entro il limite delle aliquote massime.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 settembre 1960, n. 1014

    La L. 16 settembre 1960, n. 1014, ha disposto (cion l'art. 20, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1961.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art255 · fonte del testo

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