Art. 181 — Tariffe
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Le tariffe delle imposte di soggiorno e di cura sono deliberate dal podesta' e sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Per i domestici e per i fanciulli al disotto di dodici anni l'imposta di cura e' ridotta alla meta'.
Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 4 gennaio 1938
