Art. 16 — Impiego di somme

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All'art. 181 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e' sostituito il seguente: ((Le somme eccedenti i bisogni ordinari dei Comuni e delle Provincie debbono essere depositate, ad interesse, di regola presso la Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio ordinarie, le Casse postali di risparmio, l'Istituto di emissione e gl'Istituti di credito di diritto pubblico. La Giunta provinciale amministrativa, sentito, l'Istituto di emissione, puo' autorizzare il deposito di dette somme anche presso altri Istituti di credito di notoria solidita'. La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa deve essere omologata dal prefetto)). Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato. Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della G. P. A., essere impiegate nell'estinzione di passivita' onerose o nel miglioramento del patrimonio. Dell'inosservanza delle disposizioni ((del primo e del terzo comma)) del presente articolo sono personalmente responsabili il podesta' o il preside e il segretario del comune o della provincia, nonche' il ragioniere, ove esista.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1933 al 1 aprile 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1933

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1931 al 13 gennaio 1933. 30 parole tolte, 74 parole aggiunte.

All'art. 181 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e' sostituito il seguente: Le somme eccedenti i bisogni ordinari dei tolto: comuni e delle provincie devono essere depositate a interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero, con l'approvazione della G. P. A., presso casse di risparmio ordinarie aggiunto: Comuni e delle Provincie debbono essere depositate, ad interesse, di regola presso la Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio ordinarie, le Casse postali di risparmio, l'Istituto di emissione e gl'Istituti di credito di diritto pubblico. La Giunta provinciale amministrativa, sentito, l'Istituto di emissione, puo' autorizzare il deposito di dette somme anche presso altri Istituti di credito di notoria solidita'. aggiunto: La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa deve essere omologata dal prefetto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, … essere impiegate nell'estinzione di passivita' onerose o nel miglioramento del patrimonio. Dell'inosservanza delle disposizioni tolto: dei primi due aggiunto: del primo e del terzo comma del presente articolo sono personalmente responsabili il podesta' o il preside e il segretario del comune o della provincia, nonche' il ragioniere, ove esista.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art16 · fonte del testo

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