Art. 16 — Impiego di somme

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All'art. 181 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e' sostituito il seguente: Le somme eccedenti i bisogni ordinari dei comuni e delle provincie devono essere depositate a interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero, con l'approvazione della G. P. A., presso casse di risparmio ordinarie di notoria solidita'. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato. Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della G. P. A., essere impiegate nell'estinzione di passivita' onerose o nel miglioramento del patrimonio. Dell'inosservanza delle disposizioni dei primi due comma del presente articolo sono personalmente responsabili il podesta' o il preside e il segretario del comune o della provincia, nonche' il ragioniere, ove esista.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 13 gennaio 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art16 · fonte del testo

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