Art. 77 — D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 76

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Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, o assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi da' il voto in piu' sezioni elettorali il uno stesso collegio o di collegi diversi, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non puo' farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli nella lista o del candidato per cui fu espresso il voto, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5000 a L. 20.000.

Testo in vigore dal 6 febbraio 1948 al 27 giugno 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art77 · fonte del testo

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