Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1954 al 28 settembre 1954. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato.
Abrogato dal 28 agosto 1954
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Articolo abrogato.
Abrogato dal 28 agosto 1954
5 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1953 al 28 agosto 1954. 195 parole tolte.
tolto: I partiti, gruppi e movimenti politici concorrenti alle elezioni possono effettuare il collegamento delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche. Il collegamento e' ammesso unicamente tra partiti, gruppi e movimenti politici che abbiano presentato liste con eguale contrassegno in almeno cinque circoscrizioni. Le liste della circoscrizione di Trento-Bolzano e le candidature della Valle d'Aosta sono ammesse al collegamento anche se non siano state presentate in altre circoscrizioni. La dichiarazione di collegamento deve essere effettuata, con atto autenticato da notaio, dal presidente o dal segretario ovvero dalla Direzione del partito, del gruppo o del movimento politico e depositata, entro le ore 16 del trentesimo giorno precedente quello della votazione, presso l'Ufficio centrale nazionale, costituito a termini dell'art. 15. Le dichiarazioni di collegamento fatte dai dirigenti centrali hanno effetto per tutte le liste e le candidature aventi lo stesso contrassegno. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale. Quest'ultimo, accertata la regolarita' delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art16bis · fonte del testo
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