Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1](Articoli 3, 4, primo e secondo comma, e 6 del decreto-legge 30 ottobre 19532, n. 1323 - Art. 8, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

[2]Liquidazione e riscossione della imposta di fabbricazione e della sovraimposta di confine.

[3]La liquidazione della imposta di fabbricazione e' effettuata in base alla qualita' e quantita' dei semi oleosi ed alla resa percentuale in olio greggio dei semi stabilita, a seconda del sistema di disoleazione - estrazione con solvente o per pressione - nelle tabelle A e B annesse al presente testo unico. Le rese percentuali in olio greggio dei semi oleosi indicate nelle dette tabelle possono essere modificate, con decreto del Ministro per le finanze, in relazione alle eventuali variazioni del contenuto in olio dei semi oleosi nei singoli raccolti. La liquidazione della sovraimposta di confine sugli oli ricavabili dai semi oleosi importati dall'estero e' effettuata dalle Dogane attraverso le quali avviene la importazione. Detta liquidazione e' fatta in base alle rese percentuali di olio greggio previste nella tabella A per la disoleazione con solvente, a meno che l'importatore non esibisca alla Dogana un certificato rilasciato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che la fabbrica, alla quale i semi sono destinati, e' provvista di soli impianti di estrazione a pressione, nel quale caso la liquidazione sara' effettuata in base alle rese percentuali di olio greggio stabilite nella tabella A per la disoleazione a pressione. Per la determinazione della percentuale di olio greggio dei semi oleosi non nominati nelle annesse tabelle, le Dogane o gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, secondo la rispettiva competenza, devono prelevare i campioni dei semi, da inviarsi, per l'analisi, al competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette. Detta percentuale di olio e' determinata per estrazione con solvente, riportando la quantita' di olio ottenuta analiticamente alla umidita' mercantile dei semi, stabilita nell'8 per cento e detraendo il numero fisso 2, se i semi sono destinati a stabilimenti provvisti di soli impianti di estrazione con solvente o di impianti di estrazione con solvente ed a pressione, oppure detraendo il numero fisso 4 se i semi sono destinati a stabilimenti provvisti soltanto di impianti a pressione. La liquidazione della sovraimposta di confine sull'olio di semi di lino e di ricino ricavabile dai rispettivi semi importati dall'estero per essere lavorati soltanto a pressione nelle fabbriche provviste di impianti di estrazione con solvente ed a pressione, potra' farsi in base alle rese in olio greggio previste nella tabella A per la disoleazione a pressione, anche nel caso di disoleazione contemporanea di semi oleosi di altra specie col sistema a solvente, purche' i relativi impianti siano installati in reparti separati ed i semi di lino e di ricino siano custoditi in apposito magazzino vincolato alla Finanza, diverso dal magazzino di deposito dei semi esteri di altra specie destinati al reparto di estrazione con solvente. Per poter sottoporre i semi di lino e di ricino al trattamento di cui al precedente comma, l'importatore deve presentare alla Dogana attraverso la quale avviene la importazione, un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che nella fabbrica alla quale i semi sono destinati ricorrono le condizioni stabilite col comma stesso. La sovraimposta di confine e' riscossa dalla Dogana attraverso la quale avviene l'importazione. Il pagamento della imposta di fabbricazione sugli oli ricavabili dai semi di produzione nazionale deve essere effettuato mediante versamento alla competente Sezione provinciale di tesoreria ed il fabbricante deve esibire la quietanza di tesoreria all'atto della immissione dei semi in lavorazione, se trattasi di fabbrica soggetta a vigilanza continuativa della Finanza, oppure al momento della presentazione della dichiarazione di lavoro, se trattasi di fabbrica soggetta a vigilanza saltuaria. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."

Testo in vigore dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 aprile 1962

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art8 · fonte del testo

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