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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008. 618 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: (Articoli 3, 4, primo e secondo comma, e 6 del decreto-legge 30 ottobre 19532, n. 1323 - Art. 8, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

tolto: Liquidazione e riscossione della imposta di fabbricazione e della sovraimposta di confine.

tolto: La liquidazione della imposta di fabbricazione e' effettuata in base alla qualita' e quantita' dei semi oleosi ed alla resa percentuale in olio greggio dei semi stabilita, a seconda del sistema di disoleazione - estrazione con solvente o per pressione - nelle tabelle A e B annesse al presente testo unico. Le rese percentuali in olio greggio dei semi oleosi indicate nelle dette tabelle possono essere modificate, con decreto del Ministro per le finanze, in relazione alle eventuali variazioni del contenuto in olio dei semi oleosi nei singoli raccolti. La liquidazione della sovraimposta di confine sugli oli ricavabili dai semi oleosi importati dall'estero e' effettuata dalle Dogane attraverso le quali avviene la importazione. Detta liquidazione e' fatta in base alle rese percentuali di olio greggio previste nella tabella A per la disoleazione con solvente, a meno che l'importatore non esibisca alla Dogana un certificato rilasciato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che la fabbrica, alla quale i semi sono destinati, e' provvista di soli impianti di estrazione a pressione, nel quale caso la liquidazione sara' effettuata in base alle rese percentuali di olio greggio stabilite nella tabella A per la disoleazione a pressione. Per la determinazione della percentuale di olio greggio dei semi oleosi non nominati nelle annesse tabelle, le Dogane o gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, secondo la rispettiva competenza, devono prelevare i campioni dei semi, da inviarsi, per l'analisi, al competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette. Detta percentuale di olio e' determinata per estrazione con solvente, riportando la quantita' di olio ottenuta analiticamente alla umidita' mercantile dei semi, stabilita nell'8 per cento e detraendo il numero fisso 2, se i semi sono destinati a stabilimenti provvisti di soli impianti di estrazione con solvente o di impianti di estrazione con solvente ed a pressione, oppure detraendo il numero fisso 4 se i semi sono destinati a stabilimenti provvisti soltanto di impianti a pressione. La liquidazione della sovraimposta di confine sull'olio di semi di lino e di ricino ricavabile dai rispettivi semi importati dall'estero per essere lavorati soltanto a pressione nelle fabbriche provviste di impianti di estrazione con solvente ed a pressione, potra' farsi in base alle rese in olio greggio previste nella tabella A per la disoleazione a pressione, anche nel caso di disoleazione contemporanea di semi oleosi di altra specie col sistema a solvente, purche' i relativi impianti siano installati in reparti separati ed i semi di lino e di ricino siano custoditi in apposito magazzino vincolato alla Finanza, diverso dal magazzino di deposito dei semi esteri di altra specie destinati al reparto di estrazione con solvente. Per poter sottoporre i semi di lino e di ricino al trattamento di cui al precedente comma, l'importatore deve presentare alla Dogana attraverso la quale avviene la importazione, un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che nella fabbrica alla quale i semi sono destinati ricorrono le condizioni stabilite col comma stesso. La sovraimposta di confine e' riscossa dalla Dogana attraverso la quale avviene l'importazione. Il pagamento della imposta di fabbricazione sugli oli ricavabili dai semi di produzione nazionale deve essere effettuato mediante versamento alla competente Sezione provinciale di tesoreria ed il fabbricante deve esibire la quietanza di tesoreria all'atto della immissione dei semi in lavorazione, se trattasi di fabbrica soggetta a vigilanza continuativa della Finanza, oppure al momento della presentazione della dichiarazione di lavoro, se trattasi di fabbrica soggetta a vigilanza saltuaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art8 · fonte del testo

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