Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 18, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

[2]Pene per la lavorazione di semi oleosi eseguita in tempi o modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro.

[3]Chiunque esegue lavorazioni di oli di semi in tempi o modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro, e' punito con multa da lire duecentomila a lire un milione nonche' con multa proporzionale dal doppio al decuplo della imposta frodata o che pote' essere frodata.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art44 · fonte del testo

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