Art. 43
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[1](Art. 19, secondo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - Art. 18, quarto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).
[2]Pene per la sottrazione di oli di semi all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.
[3]Chiunque sottrae o tenta di sottrarre, con qualunque mezzo, oli di semi all'accertamento dell'imposta di fabbricazione, e' punito con la munita dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che sarebbe stata frodata. La multa non puo' essere inflitta in misura inferiore a lire duecentomila. I prodotti sottratti al pagamento della imposta ed i mezzi adoperati per compiere la frode cadono in confisca. Il condannato incorre nel ritiro della licenza.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962
