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[1](Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)

[2](( In materia di accesso ai corsi di istruzione e formazione tecnico superiore, ai corsi degli Istituti tecnico superiori e alla formazione superiore, nonche' agli interventi per il diritto allo studio, e' assicurata la parita' di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalita' di cui al presente articolo)). ((Le istituzioni di formazione superiore)), nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilita' finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari ((e di alta formazione artistica, musicale e coreutica)), tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese ((con istituzioni formative straniere)) per la mobilita' studentesca, nonche' organizzando attivita' di orientamento e di accoglienza. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:

  • a)gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalita' di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;
  • b)la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso ((di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore)) diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione ((dell'istituzione)), e l'esercizio di attivita' di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso;
  • c)l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocita';
  • d)i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformita' di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
  • e)la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione ((tecnica e alla formazione superiore)) in Italia;
  • f)il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9. (( Lo straniero titolare di un'autorizzazione in corso di validita', rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea in quanto iscritto ad un corso di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore o ad un istituto di insegnamento superiore, che beneficia di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilita' o di un accordo tra due o piu' istituti di istruzione superiore, puo' fare ingresso e soggiornare in Italia, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, senza necessita' di visto e di permesso di soggiorno per proseguire gli studi gia' iniziati nell'altro Stato membro o per integrarli con un programma di studi ad essi connesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7. Nel caso in cui l'autorizzazione in corso di validita' provenga da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen, lo straniero al momento della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 7, esibisce copia dell'autorizzazione del primo Stato membro e della documentazione relativa al programma dell'Unione o multilaterale o all'accordo tra due o piu' istituti di istruzione. )) (( Lo straniero titolare di un'autorizzazione in corso di validita' rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, che non beneficia di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilita' o di un accordo tra due o piu' istituti di istruzione superiore, puo' fare ingresso e soggiornare in Italia, al fine di svolgervi parte degli studi, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico. Lo straniero correda la domanda di permesso di soggiorno con la documentazione, proveniente dalle autorita' accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesta che il programma di studi da svolgere in Italia e' complementare al programma di studi gia' svolto. )) E' comunque consentito l'accesso ai corsi ((di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore)) e alle scuole di specializzazione delle universita', a parita' di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri ((titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari)), o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio ((di scuola secondaria)) superiore conseguito in Italia, nonche' agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio. (( Agli stranieri di cui ai commi 4-ter e 5 e' rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio ai sensi dell'articolo 5, commi 3, lettera c) e 8, recante la dicitura «studente». Quando il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) e' rilasciato allo studente che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilita' o accordi tra due o piu' istituti di istruzione superiore, il permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi o accordi. Lo studente titolare del permesso di soggiorno di cui al presente comma e' riammesso senza formalita' nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che si oppone alla mobilita' dello studente anche quando il permesso di soggiorno di cui al presente comma e' scaduto o revocato. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 5-bis e 5-ter non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato ovvero, se gia' rilasciato, e' revocato nei seguenti casi:
  • a)se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato o contraffatto;
  • b)se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per i quali ha ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi del presente articolo. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 5-ter non si applicano agli stranieri:
  • a)che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
  • b)che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
  • c)che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;
  • d)che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
  • e)che soggiornano in qualita' di lavoratori altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater;
  • f)che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualita' di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2;
  • g)che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso. ))

Testo in vigore dal 5 luglio 2018 al 4 dicembre 2018

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Che cosa è cambiato dal 5 luglio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 2014 al 5 luglio 2018. 166 parole tolte, 754 parole aggiunte in 16 capoversi.

aggiunto: (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)

In materia di accesso tolto: all'istruzione universitaria e di relativi aggiunto: ai corsi di istruzione e formazione tecnico superiore, ai corsi degli Istituti tecnico superiori e alla formazione superiore, nonche' agli interventi per il diritto allo studioaggiunto: , e' assicurata la parita' di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalita' di cui al presente articolo. Le tolto: universita' aggiunto: istituzioni di formazione superiore, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilita' finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari tolto: di cui all'articolo l della legge 19 novembre 1990, n. 341 aggiunto: e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con tolto: gli atenei stranieri aggiunto: istituzioni formative straniere per la mobilita' studentesca, nonche' organizzando attivita' di orientamento e di accoglienza. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:

b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di tolto: laurea aggiunto: istruzione tecnica superiore e di formazione superiore diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione tolto: dell'universita' aggiunto: dell'istituzione, e l'esercizio di attivita' di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso;

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione tolto: universitaria aggiunto: tecnica e alla formazione superiore in Italia;

f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9. tolto: Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato aggiunto: Lo straniero titolare di un'autorizzazione in corso di validita', rilasciata da uno Stato tolto: appartenente all'Unione europea, aggiunto: membro dell'Unione europea in quanto iscritto ad un corso tolto: universitario aggiunto: di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore o ad un istituto di insegnamento superiore, aggiunto: che beneficia di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilita' o di un accordo tra due o piu' istituti di istruzione superiore, puo' fare ingresso tolto: in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessita' del visto aggiunto: e soggiornare in Italia, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, senza necessita' di visto e di permesso di soggiorno per proseguire gli studi gia' iniziati nell'altro Stato aggiunto: membro o per integrarli con un programma di studi ad tolto: esso connessi, purche' abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente:

tolto: a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni;

tolto: b) corredi la richiesta aggiunto: essi connesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7. Nel caso in cui l'autorizzazione in corso di validita' provenga da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen, lo straniero al momento della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 7, esibisce copia dell'autorizzazione del primo Stato membro e della documentazione relativa al programma dell'Unione o multilaterale o all'accordo tra due o piu' istituti di istruzione. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in corso di validita' rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, che non beneficia di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilita' o di un accordo tra due o piu' istituti di istruzione superiore, puo' fare ingresso e soggiornare in Italia, al fine di svolgervi parte degli studi, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico. Lo straniero correda la domanda di permesso di soggiorno con tolto: una aggiunto: la documentazione, proveniente dalle autorita' accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che tolto: attesti che il nuovo aggiunto: attesta che il programma di studi da svolgere in Italia e' tolto: effettivamente complementare al programma di studi gia' svolto. tolto: Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia. E' comunque consentito l'accesso ai corsi tolto: universitari aggiunto: di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle universita', a parita' di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di tolto: carta di soggiorno, ovvero aggiunto: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per lavoro subordinato tolto: oaggiunto: , per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo tolto: politico, per asilo umanitarioaggiunto: , per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio aggiunto: di scuola secondaria superiore conseguito in Italia, nonche' agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei … dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studioaggiunto: . Agli stranieri di cui ai commi 4-ter e 5 e' rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio ai sensi dell'articolo 5, commi 3, lettera c) e 8, recante la dicitura «studente». Quando il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) e' rilasciato allo studente che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilita' o accordi tra due o piu' istituti di istruzione superiore, il permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi o accordi. Lo studente titolare del permesso di soggiorno di cui al presente comma e' riammesso senza formalita' nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che si oppone alla mobilita' dello studente anche quando il permesso di soggiorno di cui al presente comma e' scaduto o revocato. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 5-bis e 5-ter non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato ovvero, se gia' rilasciato, e' revocato nei seguenti casi:

aggiunto: a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato o contraffatto;

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

aggiunto: b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per i quali ha ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi del presente articolo. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 5-ter non si applicano agli stranieri:

aggiunto: a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;

aggiunto: b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;

aggiunto: c) che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;

aggiunto: d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

aggiunto: e) che soggiornano in qualita' di lavoratori altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater;

aggiunto: f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualita' di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2;

aggiunto: g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art39 · fonte del testo

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