Art. 44 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35
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Il ricorso puo' essere proposto anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio nello stesso termine e con le stesse modalita' di cui ai precedenti articoli 42 e 43: nel medesimo termine, il procuratore della Repubblica, qualora riscontri nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale.
Testo in vigore dal 28 aprile 1967 al 6 ottobre 2011
