Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956. Leggi il testo vigente →

Le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti della determinazione della cifra elettorale di gruppo per l'assegnazione dei seggi ai sensi dell'art. 63. A tale scopo, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione, i delegati di lista debbono depositare la dichiarazione di cui al n. 3 dell'articolo precedente nella segreteria della Commissione elettorale mandamentale. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

Testo in vigore dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art31 · fonte del testo

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