Art. 63 — D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 65, comma 2° e seguenti e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 8, comma 2° e seguenti

((Nei Comuni di cui all'art. 12 il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedi successivo alla votazione, se possibile, o al piu' tardi la mattina del mercoledi, riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista e' costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune. La cifra individuale di ciascun candidato e' costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista' si divide ciascuna cifra elettorale successivamente, per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avra' tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di questa ultima, per sorteggio. "Se ad una lista spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali)).

Testo vigente dal 28 marzo 1956

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Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1956

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956. 326 parole tolte, 134 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il presidente dell'ufficioaggiunto: Nei Comuni di cui all'art. 12 il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di tolto: lunedi aggiunto: martedi successivo alla votazione, tolto: alle ore 16, se possibile, o al piu' tardi la mattina del tolto: martedi, riunisce l'ufficio aggiunto: mercoledi, riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di tolto: lista, la cifra elettorale di gruppo aggiunto: ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista … voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune. La cifra tolto: elettorale di gruppo e' costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste collegate nel medesimo gruppo. La cifra individuale di ciascun candidato e' costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a tolto: ciascun gruppo di liste e a ciascuna lista non collegata si procede nel modo seguente:

tolto: 1) al gruppo di liste, o alla lista non collegata, che ha raggiunto la piu' alta cifra elettorale, di gruppo o di lista, sono attribuiti i due terzi dei seggi da coprire; quando il aggiunto: ciascuna lista' si divide ciascuna cifra elettorale successivamente, per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere tolto: non sia esattamente divisibile per tre si procede all'arrotondamento, assegnando al gruppo di liste o alla lista non collegata che ha raggiunto la piu' alta cifra elettorale rispettivamente 26 seggi per i Comuni con 40 consiglieri; 33 seggi per i Comuni con 50 consiglieri e 53 seggi per i Comuni con 80 consiglieri. Qualora i due terzi dei seggi siano assegnati ad un gruppo di liste collegate il riparto dei seggi fra le liste stesse e' operato nel modo seguente: si divide la cifra elettorale del gruppo di liste per il numero dei seggi assegnati alla maggioranza ottenendo cosi' il quoziente elettorale; si attribuiscono quindi a ciascuna delle liste collegate tanti consiglieri quante volte il quoziente risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; i posti eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti alle liste collegate per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e in caso di parita' dei resti a quella lista che abbia avuto la piu' alta cifra elettorale;

tolto: 2) i seggi rimanenti sono attribuiti ai gruppi di liste e alle liste non collegate con il metodo di cui al n. 1.Se il gruppo di liste, o la lista non collegata di cui al n. 1, abbia riportato un numero di voti validi superiore ai due terzi del totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste, si procede al riparto dei seggi fra tutte le liste concorrenti con il metodo indicato al citato numero aggiunto: e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avra' tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di questa ultima, per sorteggio. "Se ad una lista spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. Stabilito il numero dei consiglieri tolto: assegnato aggiunto: assegnati a ciascuna lista, tolto: l'ufficio aggiunto: l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste tolto: a secondaaggiunto: , secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art63 · fonte del testo

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