Art. 65 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 56
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S'intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, ed a parita' di voti il maggiore di eta' fra gli eletti ottiene la preferenza.
Testo in vigore dal 23 giugno 1960 al 28 marzo 1993
