Art. 17 — Applicazione delle nuove disposizioni e delega al Governo per il coordinamento di disposizioni in materia fiscale

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il termine di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per effettuare la registrazione volontaria delle liberalita' indirette e delle donazioni fatte all'estero a favore di residenti, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento sull'importo che eccede la franchigia indicata all'articolo 13, comma 2, e' prorogato al 30 giugno 2002. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente disciplina in materia di imposta di registro e di ogni altra forma di imposizione fiscale sugli atti di successione e di donazione e le norme di cui al presente capo, assumendo tali norme quali principi e criteri direttivi, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. I medesimi decreti legislativi dovranno disporre inoltre l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme recate dal presente capo. Sono abrogati i commi 13 e 14 dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Testo vigente dal 24 ottobre 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 9/2006

    Questione inammissibile
    13 gennaio 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, censurati, in riferimento al principio di legittimo affidamento nella certezza e sicurezza giuridica del diritto ed agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono - per le situazioni ancora pendenti - l'espressa abrogazione, da parte del legislatore o del Governo delegato all'emanazione di uno o più decreti, delle disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e successive modificazioni, ove siano incompatibili con quelle di cui alla legge n. 383 del 2001, che ha soppresso tale tributo. Il giudice a quo , infatti, nel chiedere alla Corte una pronuncia additiva ad effetti abrogativi e retroattivi, prospetta un petitum generico, avendo omesso di precisare quali siano le norme previgenti che dovrebbero essere espressamente e retroattivamente abrogate in ragione della incompatibilità con quelle vigenti. Inoltre, il petitum del rimettente comporta una pluralità di soluzioni in ordine al possibile contenuto della pronuncia additiva richiesta, nessuna delle quali appare costituzionalmente vincolata e la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore, soprattutto ove si consideri che, in materia di successione di leggi, il legislatore ha ampia discrezionalità di modulare nel tempo la disciplina introdotta, con l'unico limite della ragionevolezza (nella specie non superato). - Sulla ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia di successione di leggi nel tempo v., citate, ex plurimis , sentenza n. 308/2002 e ordinanza n. 108/2002. - V., citate, sentenza n. 291/2001, ordinanze n. 399, n. 273 e 260/2005.

    Art. 13 Primi interventi per il rilancio dell'economia · Art. 17 Primi interventi per il rilancio dell'economia · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-10-18;383~art17 · fonte del testo

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