Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1990 al 1 gennaio 2027. 120 parole tolte, 32 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: ( Art. 24 D.P.R. n. 637/1972) Crediti 1. La base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo:
tolto: a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati;
tolto: b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell'apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse;
tolto: c) per i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto;
tolto: d) per il diritto alla liquidazione delle quote di societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell'art. 16.aggiunto: Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 18
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art18 · fonte del testo
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