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(Art. 9 D.P.R. n. 637/1972) Beni alienati negli ultimi sei mesi 1. Si considerano compresi nell'attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta alienati a titolo oneroso dal defunto negli ultimi sei mesi. 2. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni e ai diritti alienati in esecuzione di contratti preliminari aventi data certa anteriore di almeno sei mesi alla apertura della successione, a quelli alienati con atti di donazione presunta di cui all'art. 1, comma 3, a quelli espropriati per pubblica utilita' o alienati all'espropriante nel corso del relativo procedimento ed a quelli alla cui produzione o al cui scambio era diretta l'impresa esercitata dal defunto. 3. Dal valore dei beni e diritti di cui al comma 1, determinato secondo le disposizioni della sezione II, si deduce l'ammontare:

  • a)delle somme riscosse o dei crediti sorti in dipendenza dell'alienazione, purche' indicati nella dichiarazione della successione;
  • b)del valore delle azioni o quote sociali o dei beni ricevuti in corrispettivo di beni conferiti in societa' o permutati, purche' indicati nella dichiarazione della successione;
  • c)dei debiti ipotecari contratti dal defunto per l'acquisto del bene, fino a concorrenza della somma residua accollata all'acquirente;
  • d)delle somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti ad imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati rivenduti ovvero sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;
  • e)delle somme impiegate, successivamente alla alienazione, nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione;
  • f)delle spese di mantenimento e delle spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per se' e per i familiari a carico successivamente all'alienazione; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di lire un milione per il defunto e di lire cinquecentomila per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi. 4. Le scritture private non autenticate si considerano fatte alla data in cui hanno acquistato data certa.

Testo in vigore dal 27 novembre 1990 al 10 dicembre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art10 · fonte del testo

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