Art. 5 (Tariffa Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1998 al 1 gennaio 1999. Leggi il testo vigente →

[1]1. Locazioni e affitti di beni immobili:

  • a)quando hanno per oggetto fondi rustici 0.50% b) in ogni altro caso 2% 2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative 2% 3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative 0,50% 4. Contratti di comodato di beni immobili L. 50.000

[2]4 ((NOTE:

  • I)Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla meta' del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualita'; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti e' assoggettata all'imposta nella misura fissa di lire 100.000.
  • II)In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non puo' essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 1 gennaio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1989 al 1 gennaio 1998. 85 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: NOTE:

aggiunto: I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla meta' del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualita'; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti e' assoggettata all'imposta nella misura fissa di lire 100.000.

aggiunto: II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non puo' essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~tariffa-parte-i-atti-soggetti-a-registrazione-in-termine-fis-art5 · fonte del testo

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