Art. 26 — Presunzione di liberalita`

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I trasferimenti immobiliari, escluse le permute aventi per oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei valori permutati, posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che tali siano considerati ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si presumono donazioni, con esclusione della prova contraria, se l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, anche se richiesta successivamente alla registrazione, risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti. Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista o meno un rapporto di coniugio o di parentela in linea retta o che sia considerato tale ai sensi del comma 1. In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito ove al momento della registrazione non risulti comprovata l'inesistenza del rapporto; tuttavia l'inesistenza del rapporto di coniugio o di parentela in linea retta puo' essere provata entro un anno dalla stipulazione dell'atto e in tale caso spetta il rimborso della maggiore imposta pagata. La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti. La presunzione di liberalita', se ricorre la condizione di cui al comma 1, vale anche per le sentenze che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta' di immobili da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario.

Testo in vigore dal 30 aprile 1986 al 2 marzo 1989

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 41/1999

    Ha colpito questo articolo
    25 febbraio 1999

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., l'art. 26, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui esclude la prova contraria diretta a superare la presunzione di liberalità dei trasferimenti immobiliari, in quanto - posto che la norma impugnata, avente il chiaro fine di impedire operazioni di elusione fiscale, così da assicurare all'erario il più alto gettito tra quelli rispettivamente offerti dall'applicazione della normativa tributaria in tema di trasferimenti a titolo oneroso e di trasferimenti a titolo gratuito, pone la presunzione che i trasferimenti immobiliari tra coniugi sono considerati donazioni, e assoggetta quindi tali atti al corrispondente regime, allorché l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento risulti inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti; che alla base di tale presunzione sta la valutazione del legislatore, fondata sul principio dell'"id quod plerumque accidit", secondo cui il vincolo di coniugio è sempre di per sé indice dell'assenza di onerosità, tanto da non essere consentita la prova contraria; che, in contrario, è agevole formulare ipotesi nelle quali l'onerosità del trasferimento immobiliare è certa, in quanto direttamente discendente da una particolare situazione delle relazioni personali tra i coniugi (separazione legale o di fatto); che l'acquisizione di un'autonoma capacità economica da parte di ciascuno di essi, anche al di fuori delle ipotesi di separazione, ha comunque determinato un notevole mutamento nei rapporti patrimoniali tra i medesimi, si' che il trasferimento a titolo oneroso di un bene immobile o di una quota indivisa di esso o di un diritto reale parziario da un coniuge all'altro in costanza di matrimonio non costituisce più evento del tutto eccezionale; e che siffatti dati fattuali incidono direttamente sulla rispondenza della norma all'"id quod plerumque accidit" - il rigore della norma, che reputa irrefutabili ed insuscettibili di prova contraria le presunzioni configurate, collide sia con il limite della ragionevolezza, tenuto conto che sono venuti meno i presupposti che la giustificano, sia con il principio di capacità contributiva, tenuto conto che la norma stessa sottopone gli atti di trasferimento immobiliare tra coniugi ad una tassazione più elevata, non già in ragione della concreta manifestazione di maggiore capacità contributiva, bensì in funzione della mera qualità soggettiva delle parti contraenti, senza che alle medesime sia consentito offrire la prova della vera natura del negozio giuridico stipulato. - S. n. 99/1968, 91/1973.

    Art. 26 Testo unico l'imposta di registro

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art26 · fonte del testo

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