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Per ogni infortunio avvenuto, sia a bordo, sia a terra, per servizi della nave, e per il quale una persona dell'equipaggio sia deceduta od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o una inabilita' superiore ai trenta giorni, si procede, dall'autorita' marittima o dall'autorita' consolare che ha ricevuto la denuncia dell'infortunio, ad un'inchiesta, alla quale deve partecipare un rappresentante della Cassa marittima competente nelle forme e con la procedura stabilite dagli articoli da 578 a 5554 del Codice della navigazione. Per le spese relative alla inchiesta si provvede in conformita' degli articoli 58 e 62 del presente decreto. Copia del processo verbale di inchiesta deve essere rimessa al pretore del luogo dove e' situato l'ufficio di porto di iscrizione della nave ed all'Istituto assicuratore. Su richiesta dell'Istituto assicuratore o dell'assicurato l'autorita' marittima o consolare dispone che si proceda all'inchiesta anche per i casi di infortunio per i quali non sia prevedibile un'inabilita' superiore ai trenta giorni. La spesa relativa all'inchiesta e' a carico dell'Istituto assicuratore.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1965 al 21 marzo 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art55 · fonte del testo

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