Nel caso in cui l'infortunato abbia indugiato piu' di tre giorni da quello dell'infortunio a farsi visitare dal medico, viene considerata come data dell'infortunio, agli effetti del pagamento delle indennita'; quella della prima visita medica. Qualora l'inabilita' per un infortunio, prognosticato guaribile entro tre giorni, si prolunghi al quarto, il medico effettua una speciale dichiarazione nella denuncia.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art242 · fonte del testo

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