Il riscatto dell'intera rendita liquidata ai sensi dell'art. 220 puo' essere concesso solo quando i postumi delle lesioni riportate possono ritenersi immodificabili. Qualora, invece, i postumi delle lesioni riportate sia no suscettibili di modificazioni, la rendita puo' essere riscattata in misura non superiore alla meta'. L'eventuale differenza dovuta in rapporto all'entita' dei postumi accertati nell'ultimo giudizio di revisione puo' essere corrisposto, sempreche' permangano le condizioni richieste dall'art. 220.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art224 · fonte del testo

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