Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2007 al 25 giugno 2008. Leggi il testo vigente →

Il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'istituto assicuratore: a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro. Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonche' i chiarimenti necessari per dimostrare l'esattezza delle registrazioni. Gli incaricati dell'istituto assicuratore debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall'istituto; essi debbono mettere la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro di paga. L'Istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di trarre copia conforme del libro di paga, la quale deve essere controfirmata dal datore di lavoro. Gli incaricati medesimi fanno constare gli avvenuti accertamenti mediante relazione che deve essere contro firmata dal datore di lavoro, il quale ha diritto di fare iscrivere in essa le dichiarazioni che erede opportune. Se il datore di lavoro si rifiuta di firmare, l'incaricato ne fa menzione indicando il motivo del rifiuto.52

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 2006, n. 296

52

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1 comma 1178) che "L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124."

Testo in vigore dal 1 gennaio 2007 al 25 giugno 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 224/1975

    Questione infondata
    17 luglio 1975

    Gli incaricati degli istituti assicuratori, preposti dall'art. 21 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 al controllo dell'adempimento di una serie di obblighi da parte del datore di lavoro, in nessuna norma vengono qualificati organi di polizia giudiziaria, diversamente dagli ispettori di lavoro ai quali l'art. 8 d.P.R. n. 520 del 1955 riconosce espressamente tale qualifica. Ne' questa può desumersi dai compiti ad essi affidati, trattandosi di funzioni esclusivamente di controllo in forma di verifica, compiute per conto e nell'interesse dell'istituto previdenziale, il quale è parte del rapporto assicurativo, e che non implicano in alcun modo esercizio di poteri coercitivi penalmente rilevanti nei confronti del datore di lavoro, parte anch'esso del medesimo rapporto assicurativo. Di fronte all'attività di controllo di detti incaricati che non si esplica in atti procedurali penali, l'espletamento degli obblighi dei datori di lavoro, consistenti nell'esibizione di documenti contabili e nel fornire spiegazioni in ordine alle registrazioni negli stessi eseguite, non comporta alcuna menomazione del diritto di difesa che potrà liberamente estrinsecarsi in caso di successive contestazioni degli organi competenti. Mancano perciò i presupposti perché la non prevista applicazione e osservanza, da parte degli incaricati dell'istituto assicuratore, nelle suddette attività di controllo, delle disposizioni dell'art. 225 codice di procedura penale (modificato dall'art. 3 legge 5 dicembre 1969, n. 392), possa dar luogo a contrasto fra l'art. 21 d.P.R. n. 1124 del 1965 e l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

    Art. 21 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1965 al 1 gennaio 2007.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296

    La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1 comma 1178) che "L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art21 · fonte del testo

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