Corte costituzionale

Sentenza n. 224/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1975 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1973

dal pretore di Cariati nel procedimento penale a carico di Scalioti

Michele, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre

1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1975 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Scalioti

Michele, imputato della contravvenzione di cui all'art. 21 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124, per aver rimosso dal posto di lavoro i libri

paga e matricola, il pretore di Cariati, con ordinanza emessa il 6

aprile 1973, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del

medesimo art. 21 in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Il giudice a quo ritiene che gli incaricati dell'Istituto

assicuratore, preposti dalla norma denunciata al controllo

dell'adempimento di una serie di obblighi da parte del datore di

lavoro, sarebbero ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art.

227 (recte 221) del codice di procedura penale. Rileva ancora che sotto

il profilo obiettivo le operazioni svolte dagli incaricati

dell'Istituto di assicurazione ed in particolare quelle di ricevere da

parte del datore di lavoro notizie e chiarimenti e la controfirma della

relazione degli incaricati stessi sono inquadrabili negli schemi di

un'ispezione e di un interrogatorio di polizia giudiziaria. Dovrebbero

pertanto applicarsi agli atti compiuti dagli incaricati le garanzie di

difesa previste dall'art. 225 del codice di procedura penale, mentre

invece la norma denunziata, in violazione del diritto di difesa,

prevede solo il diritto del datore di lavoro di fare iscrivere nella

relazione redatta dagli incaricati le dichiarazioni che ritiene

opportune o il rifiuto della controfirma.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto dinanzi alla Corte

costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la

questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura osserva che, ove si ritenessero esatte le premesse da

cui muove il giudice a quo, e cioè che gli incaricati dell'INAIL

svolgano attività preistruttoria, sarebbero immediatamente applicabili

gli artt. 219 e seguenti del codice di procedura penale, poiché la

norma denunciata non impedisce la diretta operatività delle garanzie

generali di difesa (così come per un caso analogo ritenuto dalla Corte

costituzionale con sentenza n. 10 del 1971). Ma in realtà le attività

previste dalla norma denunciata non rivestono i caratteri della

preistruttoria, poiché gli incaricati dell'INAIL sono sforniti di

poteri coercitivi, avendo solo funzioni di controllo, coordinate da

particolari obblighi di collaborazione da parte di privati. Anche se

gli accertamenti conducessero a una denuncia all'autorità giudiziaria,

essi comunque non potrebbero pregiudicare il successivo processo penale

né comprometterne la sorte. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe viene sollevata questione di

illegittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, partendo dal

presupposto che gli incaricati degli istituti assicuratori, preposti

dalla norma denunziata al controllo dell'adempimento di una serie di

obblighi da parte del datore di lavoro, siano ufficiali di polizia

giudiziaria ai sensi dell'articolo 227 (recte 221) del codice di

procedura penale. Inoltre, secondo il giudice a quo, le operazioni che

vengono svolte in adempimento agli obblighi imposti dalla norma

impugnata al datore di lavoro, quali quelle di presentare agli

incaricati dell'Istituto assicuratore ad ogni loro richiesta i libri

paga e matricola, dare prove, notizie, chiarimenti relativi

all'esattezza delle registrazioni, controfirmare le copie conformi del

libro paga e le relazioni degli incaricati, sarebbero attività

riferibili agli schemi di un'ispezione e di un interrogatorio,

preliminari all'istruttoria penale. La norma impugnata, non disponendo

l'applicazione e l'osservanza da parte degli incaricati dell'istituto

assicuratore delle disposizioni dell'art. 225 del codice di procedura

penale modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 392,

confliggerebbe con l'art. 24 della Costituzione, in quanto non

tutelerebbe appieno il diritto di difesa del datore di lavoro,

concedendogli soltanto la facoltà di fare iscrivere nella relazione

redatta dagli incaricati dell'Istituto le dichiarazioni che crede

opportune o di rifiutarsi di controfirmare.

2. - La questione non è fondata.

I presupposti da cui parte l'ordinanza in epigrafe si rivelano

erronei, giacché da nessuna norma può desumersi la qualità di

ufficiali di polizia giudiziaria degli incaricati dell'istituto

assicuratore ai quali è demandato l'espletamento delle attività, di

cui al denunziato art. 21 del d.P.R. 1124 del 1965, a differenza degli

ispettori del lavoro, ai quali la legge (art. 8 del d.P.R. n. 520 del

1955) riconosce espressamente la qualifica di organo di polizia

giudiziaria "nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le

attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti".

Né, per gli incaricati dell'istituto assicuratore, di cui al

citato art. 21 del d.P.R. 1124 del 1965, una siffatta qualifica può

desumersi dai compiti ad essi affidati, dato che questi consistono nel

controllo degli adempimenti in ordine al versamento dei contributi che

fa carico ai datori di lavoro. Trattasi di funzioni esclusivamente di

controllo in forma di verifica, compiute per conto e nell'interesse

dell'istituto previdenziale, il quale è parte del rapporto

assicurativo, e che non implicano in alcun modo esercizio di poteri

coercitivi penalmente rilevanti nei confronti del datore di lavoro,

parte anch'esso del medesimo rapporto assicurativo.

Se nello svolgimento di tali funzioni gli incaricati vengono a

conoscenza di inadempimenti costituenti reati perseguibili d'ufficio,

non hanno alcun potere di compiere atti procedurali penali, ma hanno

solo l'obbligo, in quanto pubblici ufficiali, di farne rapporto alla

competente autorità giudiziaria.

Di fronte a questa funzione di controllo degli incaricati, i quali,

come s'è detto, non hanno alcun potere coercitivo o di apprensione

autoritativa, l'espletamento degli obblighi dei datori di lavoro,

consistenti nell'esibizione di documenti contabili determinati e nel

fornire spiegazioni, dati e notizie in ordine alle registrazioni

eseguite in questi documenti, non comporta alcuna menomazione o

limitazione al diritto di difesa, il quale potrà liberamente

esplicarsi e svolgersi di fronte ad eventuali successive contestazioni

degli organi competenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità Costituzionale

dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali), sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione

dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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