Art. 107 — Le rendite per inabilità permanente e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate mensili
In caso di morte del titolare della rendita e' corrisposta per intero agli eredi la rata in corso.
Testo vigente dal 26 febbraio 1988
In caso di morte del titolare della rendita e' corrisposta per intero agli eredi la rata in corso.
Testo vigente dal 26 febbraio 1988
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1965 al 26 febbraio 1988. 40 parole tolte.
tolto: Le rendite di inabilita' e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate mensili, bimestrali, trimestrali e semestrali, in relazione all'entita' delle rendite stesse secondo le norme stabilite dall'Istituto assicuratore e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.In caso di morte del titolare della rendita e' corrisposta per intero agli eredi la rata in corso.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art107 · fonte del testo
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