Art. 70-octiesdecies d.P.R. 633/1972 — Condizioni di ammissione
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Articolo abrogato dal d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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2 versioni dal 2024
Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 2024 al 1 gennaio 2027. 428 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato puo' essere ammesso al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato tale regime se ricorrono le seguenti condizioni:
tolto: a) nell'anno civile precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro;
tolto: b) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro;
tolto: c) il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non e' superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia;
tolto: d) ha comunicato preventivamente all'Agenzia delle entrate l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;
tolto: e) e' identificato ai fini dell'applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato. Nella comunicazione di cui alla lettera d) del comma 1 sono indicati:
tolto: a) il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l'attivita', la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo;
tolto: b) il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
tolto: c) lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
tolto: d) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
tolto: e) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
tolto: f) le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70-terdecies, comma 5. Le informazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2, per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attivita', sono fornite distintamente per ciascun settore di attivita' esercitata. 4. Il soggetto passivo comunica preventivamente all'Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX, eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza, compresa l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o piu' Stati membri diversi da quelli indicati precedentemente e la decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o piu' degli Stati precedentemente indicati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art70octiesdecies · fonte del testo
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